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qualifica
La Qualificazione SOA è un documento che certifica il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Infatti, in virtù della vigente normativa in ambito di contratti pubblici, La qualificazione SOAè oggi un documento necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell’impresa di eseguire (direttamente o in subappalto) opere pubbliche di fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.
Detta qualificazione SOA ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene valutata sulla base di un’analisi tecnica ed economica degli ultimi cinque esercizi di attività dell’impresa, precedenti alla richiesta di qualificazione.
La qualificazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare opere per categorie e classifiche di importi. Le categorie di opere in cui si potrà essere attestati sono 47: 13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.) e 34 di esse sono opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.). Le classifiche di qualificazione soa raggiungibili sono 8, ovvero, espresse in Euro:
* I pari a € 258.228
* II pari a € 516.457
* III pari a € 1.032.913
* IV pari a € 2.582.284
* V pari a € 5.164.569
* VI pari a € 10.329.138
* VII pari a € 15.493.707
* VIII per importi illimitati
Esse abilitano l’impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta di un uinto (cioè incrementata del 20%) La classifica di importo è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa.
requisiti di ordine generale
Riguardano condizioni soggettive per i titolari di imprese individuali, i soci di società di persone con responsabilità illimitata, i rappresentanti legali muniti di rappresentanza per le società di capitali ed i consorzi, oltre, naturalmente, i Direttori Tecnici (sostanzialmente non differiscono dai requisiti una volta richiesti dal regolamento per l'iscrizione all'A.N.C ).
Nel dettaglio i requisiti di ordine generale sono:
- cittadinanza italiana;
- assenza di procedimenti in corso (misure di prevenzione art. 3 L.1423/56);
- casellario giudiziario nullo;
- inesistenza di violazioni gravi inerenti contributi, imposte e tasse;
- inesistenza di procedure concorsuali, liquidazione volontaria e cancellazione;
- inesistenza di errori gravi nell'esecuzione di lavori pubblici;
- inesistenza di violazioni gravi relative ad inosservanza delle norme sulla sicurezza;
- inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti;
- iscrizione al Registro delle Imprese
requisiti di ordine spaciale
Riguardano la capacità economico-finanziaria, l'idoneità tecnica, l'attrezzatura tecnica, l'organico medio annuo:
La capacità economico-finanziaria deve essere dimostrata con
- idonee referenze bancarie;
- cifra d'affari non inferiore al 100 % degli importi delle qualificazioni richieste; limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, un capitale netto di valore positivo (elemento non previsto dal vecchio A.N.C.).
L'idoneità tecnica deve essere dimostrata con
1) la presenza di un Direttore Tecnico diplomato (fino ad iscrizioni di classifica IV - 5 mld) o laureato (per iscrizioni di classifica superiore);
2) l'avvenuta esecuzione di lavori, relativi alla categoria richiesta, d'importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta (l'A.N.C. Prevedeva il 100%);
3) il superamento dei cosiddetti "picchi" di lavoro: cioè l'avvenuta esecuzione di un singolo lavoro d'importo non inferiore al 40%, oppure due per il 55%, o ancora tre per il 65% (l'A.N.C era meno restrittivo in materia)
In alternativa al punto 2) è sempre possibile che l'iscrizione (o l'aumento d'iscrizioni possedute) possa avvenire grazie all'apporto di un Direttore Tecnico dotato dei seguenti requisiti:
- deve aver diretto lavori nella categoria richiesta, documentati da apposita certificazione lavori;
- deve aver svolto funzioni di Direttore Tecnico in aziende inscritte all'A.N.C. Per non meno di cinque anni, di cui almeno tre nella stessa impresa (anche qui l'A.N.C. era meno restrittivo in materia);
tempi e costi
L'attestazione viene rilasciata mediamente entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto. Con la riforma introdotta dal D.P.R. n° 93/2004 la durata dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione è di cinque anni, con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale. L’impresa deve sottoporsi alla verifica triennale presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto di revisione.
Il compenso spettante alle S.O.A. per lo svolgimento di tale attività varia in relazione all'importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie e al numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.
Il corrispettivo minimo è fissato per legge; la formula per il calcolo del compenso è la seguente:
P = [C/ 12.5 00 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove
C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione
R = Coefficiente di aggiornamento Istat
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